In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.
Art. 24 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso
1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
2) Per le attività rientranti nella Cat.16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) la tariffa è ridotta del 40% sia per la parte fissa che per la parte variabile.
3) Per le attività rientranti nella Cat.17 (Bar, caffè, pasticceria) la tariffa è ridotta del 40% sia per la parte fissa che per la parte variabile.
4) Per le attività rientranti nella Cat. 20 (Ortofrutta, fiori e piante) la tariffa è ridotta del 65% sia per la parte fissa che per la parte variabile.
5) Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia.
6) Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
Art. 25 – Riduzione per l’autocompostaggio
1. Alle utenze che praticano l’autocompostaggio, come definito dall’art. 183, comma 1, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., è applicata una riduzione del 10% sull’importo della TARI.
Per beneficiare della riduzione, le utenze devono presentare per iscritto all’Ufficio tributi comunale apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno, contenente:
a) l’impegno a praticare l’autocompostaggio
b) a non conferire i propri rifiuti organici (sia gli scarti di cucine e mense sia i rifiuti vegetali) al servizio pubblico di raccolta;
c) l’indicazione del luogo dell’autocompostaggio;
d) l’assenso all’accesso del personale comunale o di soggetti terzi incaricati dal Comune al luogo dell’autocompostaggio per l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della riduzione.
Gli utenti che hanno presentato l’istanza sono iscritti nell’elenco comunale dei soggetti che praticano l’autocompostaggio denominato “Albo dei compostatori”.
3. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione dell’istanza.
4. L’utente è tenuto a comunicare per iscritto all’Ufficio tributi comunale la cessazione delle condizioni per l’applicazione della riduzione entro quindici giorni dal suo verificarsi.
5. Il Comune si avvale della collaborazione del personale dell’affidatario dei servizi di raccolta dei rifiuti per controllare che gli utenti che hanno presentato l’istanza di riduzione non usufruiscano del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti propri rifiuti organici (scarti di cucine e mense e rifiuti vegetali).
6. Il Comune può eseguire, tramite proprio personale o terzi appositamente incaricati, controlli nei luoghi dove le utenze hanno dichiarato di praticare l’autocompostaggio. I controlli sono finalizzati a accertare che l’autocompostaggio sia effettivamente attuato.
7. In caso di insussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione, ivi compreso il conferimento dei rifiuti organici (scarti di cucine e mense e rifiuti vegetali) al servizio pubblico di raccolta, l’utente è soggetto alla decadenza della riduzione, al recupero delle riduzioni indebitamente godute e alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
Art. 26 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo sulla quota variabile della tariffa.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata può anche raggiungere il 100% della quota fissa e variabile del tributo.
3. Al fine de1 calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 Gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti
Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti